Art. 6.
(Organizzazione dei servizi pubblici).

      1. Le Agenzie fiscali, al fine di consentire l'agevole accesso ai servizi da parte dei residenti nei territori montani,

 

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promuovono la razionale organizzazione degli uffici.
      2. Il Ministero delle comunicazioni, nell'ambito degli obblighi derivanti dal servizio postale nazionale, promuove una distribuzione degli uffici e del servizio postale idonea ad agevolare i comuni ad alta specificità montana.
      3. Nei comuni ad alta specificità montana, di intesa tra gli enti interessati, è autorizzata l'istituzione di centri multifunzionali nei quali concentrare i diversi servizi, quali quelli ambientali, energetici, scolastici, artigianali, turistici, di comunicazione, di volontariato e di associazionismo culturale, commerciali e di sicurezza. Per lo svolgimento delle loro attività, i centri multifunzionali sono autorizzati a stipulare convenzioni e contratti di appalto con gli imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modificazioni.